ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 14 DICEMBRE 2004, N. 212

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n.151/04, a iniziativa della Giunta regionale "Istituzione della riserva naturale della Sentina" dando la parola ai Consiglieri Pietro D'Angelo e Ottavio Brini relatori della 4a Commissione consiliare permanente;omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione: 151/04-286.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed in particolare l'articolo 11 il quale dispone che le riserve naturali siano istituite con atto approvato dal Consiglio regionale che definisca: il perimetro provvisorio dell'area, gli ogni di gestione, la sede, i principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le previsioni di spesa ed i relativi finanziamenti;

Viste le proprie deliberazioni 25 luglio 2001, n. 41 e 12 novembre 2003, n. 109 che hanno disposto l'istituzione della riserva naturale della Sentina; Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio aree naturali protette e ciclo dei rifiuti, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della P.O. "Controllo contabile della spesa del dipartimento territorio e ambiente", resa nella proposta della Giunta regionale; Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia; Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 15/1994, l'atto istitutivo della riserva naturale della Sentina, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Sandro Donati
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Gabriele Martoni

 

Allegato 1

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLA SENTINA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente atto, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, istituisce la riserva naturale regionale generale orientata della Sentina individuata, per l'assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri, fluviali e lacuali.

2. La riserva è costituita allo scopo di conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna dell'area della Sentina e di promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica alla stessa correlate.

Art. 2

(Perimetro e ambiti territoriali)

1. Il perimetro della riserva, perimetrato nella cartografia in scala 1:10.000 allegata al presente atto, è suddiviso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 394/1991, nei seguenti ambiti territoriali:
a) di riserva integrale ove sono presenti gli ambienti naturali più fragili e meritevoli di conservazione;
b) di protezione con funzione di mitigazione degli impatti su habitat e specie;
c) di promozione economica e sociale ove prevalgono le attività antropiche.

2. Tramite il piano di gestione possono essere apportate, sia al perimetro della riserva che alla delimitazione degli ambiti territoriali, modifiche non sostanziali strettamente funzionali agli obiettivi fissati nel presente atto e puntualmente motivati nel piano stesso.

Art. 3

(Gestione)

1. La riserva naturale è gestita dal Comune di San Benedetto del Tronto che opera conformandosi agli atti espressi da apposito comitato di indirizzo così composto:
a) due rappresentanti, di cui uno indicato come presidente, nominati dal Comune di San Benedetto del Tronto;
b) l'assessore regionale competente in materia o suo delegato;
c) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
d) un rappresentante nominato dal Comune di Ascoli Piceno.
e) un rappresentante di comprovata esperienza scientifico-naturalistica indicato dal Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree naturali protette.

2. I componenti del comitato di indirizzo durano in carica quanto gli organi che li hanno nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori.

3. All'insediamento dei componenti il comitato d'indirizzo provvede il Comune di San Benedetto del Tronto.

4. Il comitato d'indirizzo è legittimamente insediato quando sia stata raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il comitato d'indirizzo delibera:
a) sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi, interventi, direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione della riserva;
b) sui bilanci economici della riserva che sono tenuti distinti dai bilanci del soggetto gestore a cui possono essere allegati;
c) sulla determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e di incentivi;
d) sulle nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti;
e) in materia di liti attive e passive, di rinunce e
transazioni;
f) sullo statuto della riserva;
g) sul piano e sul regolamento della riserva;
h) sugli atti di indirizzo interpretativi e applicativi in ordine alle norme in essere nel territorio dell'area protetta;
i) sulle autorizzazioni relative a piani o a programmi
o a interventi da attuare nel territorio della riserva;
j) sulla definizione del simbolo caratteristico della riserva la cui grafica deve essere conforme alle indicazioni richiamate dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 15/1994.

6. Il soggetto gestore della riserva è tenuto ad approvare gli atti deliberativi assunti dal comitato d'indirizzo.

Art. 4

(Sedi)

1. La sede amministrativa della riserva è quella del soggetto gestore.

2. La sede operativa, nella quale, di norma, si riunisce il comitato d'indirizzo, è individuata dallo statuto entro il perimetro della riserva.

Art. 5

(Statuto)

1. Lo statuto deliberato dal comitato d'indirizzo è approvato dal soggetto gestore entro novanta giorni dall'istituzione della riserva.

2. Lo statuto, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 15/ 1994, nel definire l'organizzazione amministrativa dell'area protetta costituisce la direzione della riserva, organo tecnico di cui si avvale il comitato d'indirizzo, da affidare, conformemente a quanto indicato dal documento di indirizzo approvato dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione della Giunta provinciale n. 224/2004 e dal Comune di San Benedetto del Tronto con deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2004, ad una o più associazioni di protezione ambientale di cui almeno una riconosciuta dalla Regione; la direzione esprime parere obbligatorio, che viene riportato integralmente sulle proposte deliberative che il comitato d'indirizzo è chiamato ad assumere, comprese quelle da lei stessa avanzate.

Art. 6

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora, alla fauna protetta e ai rispettivi habitat.

2. In tutto il territorio della riserva è vietato:
a) alterare con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, le caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
b) modificare il regime delle acque, la morfologia e la struttura dell'alveo dei corsi d'acqua;
c) l'accumulo, lo smaltimento, lo scarico e l'abbandono di qualsiasi tipo di materiali e di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare le caratteristiche dell'ambiente terrestre e acquatico;
d) aprire e coltivare cave;
e) estrarre inerti dal fiume;
f) aprire nuove discariche pubbliche o private;
g) asportare anche solo parzialmente o danneggiare formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
h) occultare peculiarità geologiche e paleontologiche;
i) cacciare, catturare, raccogliere e danneggiare esemplari di specie animali e vegetali selvatiche ed ogni attività che possa costituire pericolo o turbamento per esse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendessero necessarie od opportune per il ripristino di equilibri perduti; è consentito il prelievo di specie animali e la raccolta di specie vegetali esclusivamente per scopi scientifici e per attività di educazione ambientale previa autorizzazione del soggetto gestore che, qualora avvenga nell'area floristica istituita ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali) (Laghetti di Porto d'Ascoli), acquisisce l'assenso della Regione;
j) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
k) realizzare nuove costruzioni e ampliare quelle esistenti fatte salve le opere consentite ai sensi
del comma 5;
l) abbattere la vegetazione arbustiva e quella di alto fusto esistente; il taglio delle piantate di tipo produttivo-industriale è autorizzato dal soggetto gestore previo deliberato del comitato d'indirizzo della riserva;
m) il transito con qualsiasi mezzo al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per quelli di servizio, di vigilanza e di soccorso;
n) allestire nuovi impianti, percorsi e tracciati viari (strade, piste) e ampliare quelli esistenti;
o) apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad eccezione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministero lavori pubblici 9 febbraio 1979, n. 400;
p) alterare l'assetto geormorfologico di insieme;
q) ogni intervento o attività esplicitamente vietata dal regolamento della riserva.

3. Nell'ambito di riserva integrale, oltre alle norme previste al comma 2, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) esercitare la pratica agricola incluso il pascolo e la fienagione;
b) installare tralicci, antenne e strutture similari.

4. Negli ambiti di protezione e di promozione economica e sociale, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 2, sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore:
a) gli interventi di gestione delle risorse naturali solo qualora non determinino ricadute negative sulla conservazione degli habitat della riserva;
b) limitati interventi di manutenzione per la regimazione delle acque;
c) gli interventi di manutenzione delle opere esistenti e gli interventi di adeguamento della rete viaria ivi compresi quelli riconosciuti essere di "pubblica utilità";
d) gli interventi, le strutture, i percorsi e i tracciati, purché di limitata entità e solo qualora non compromettano lo stato di conservazione di habitat di specie animali o vegetali, destinati a servizi pubblici, ad attività ricreativa e sportiva, per parchi e parcheggi, in rapporto alla necessità funzionale degli stessi rispetto agli obiettivi del piano di gestione, nonché quelli volti alla tutela degli habitat;
e) gli interventi relativi a programmi e progetti di recupero di cui all'articolo 57 delle norme tecniche di attuazione del PPAR solo qualora volti al recupero degli ambienti umidi o che contemplino la reintroduzione di Saccharum ravennae, Plantago cornuti e Limonium vulgare subsp. Serotinum; per l'attuazione di detti programmi e progetti possono essere consentiti limitati movimenti di terra indispensabili per il buon esito dell'intervento;
f) la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra solo se volti a riequilibrare e a migliorare le condizioni ambientali della riserva; per gli impianti tecnologici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione e di adeguamento volti a ridurne gli impatti sui sistemi naturali.

5. Il piano attuativo di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio extraurbano del comune di San Benedetto del Tronto (PARS), entro sei mesi dall'istituzione della riserva, si adegua alle presenti norme di salvaguardia; sino all'approvazione dell'adeguamento del PARS prevalgono comunque, nel territorio della riserva, le norme contenute nel presente atto ed in particolare:
a) negli ambiti di tutela, come individuati ai sensi dell'articolo 7 delle NTA del PARS, relativi agli edifici indicati dal PARS come "Edificio 1 PEE3 Torre sul Porto - Sentina scheda 227", "Edificio 2 PEE16 Casale zona Sentina 1 scheda 219", "Edificio 2 PEE17 Casale zona Sentina 2 scheda 223", "Edificio 2 PEE18 Casale zona Sentina 3 scheda 226":
1) è vietata l'eliminazione della vegetazione naturale presente nell'area (vegetazione psammofila, alofila, palustre e dei coltivi abbandonati);
2) sono consentite le opere minori e complementari agli edifici solo qualora rispettino le prescrizioni dettate dall'articolo 7 del PARS e non interessino gli ambiti di riserva integrale e di protezione della riserva;
b) sugli edifici "2 PEE 18 Casale zona Sentina 3 scheda 226" e "4 PEE26 Casa Sentina scheda 228", ricadenti nell'ambito di protezione della riserva, sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e di risanamento conservativo, senza ampliamento e modifiche della destinazione d'uso; la possibilità di nuova edificazione è concessa solo se al di fuori del perimetro della riserva;
c) sugli edifici "2 PEE16 Casale zona Sentina 1 scheda 219", "2 PEE17 Casale zona Sentina 2 scheda 223", "3 PEE28 Casa zona Sentina 1 scheda 229" e "3 PEE29 Casa zona Sentina 2 scheda 232", tutti ricadenti nell'ambito di promozione economica e sociale della riserva, la costruzione di un nuovo edificio in sostituzione del preesistente è consentita solo se al di fuori del perimetro della riserva;
d) sugli edifici "4 PEE24 Casa Sentina scheda 218", "4 PEE25 Casa Sentina scheda 220", "4 PEE27 Casa Sentina scheda 234", "4 PEE28 Casa Sentina scheda 238", tutti ricadenti nell'ambito di promozione economica e sociale della riserva, la nuova edificazione è concessa solo se al di fuori del perimetro della riserva.

6. Sino all'approvazione del piano di gestione della riserva, tutti i piani e gli interventi da attuare nel territorio della riserva sono soggetti alla valutazione di incidenza richiamata dall'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) la cui verifica, da effettuarsi entro i termini indicati dallo stesso articolo al comma 6, è demandata al soggetto gestore della riserva.

7. Lo studio per la valutazione d'incidenza, predisposto dal soggetto proponente il piano, il programma o l'intervento, è verificato dal soggetto gestore della riserva conformemente alle disposizioni che la Regione assume ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.p.r. 357/1997; sino all'emanazione delle suddette disposizioni da parte della Regione, lo studio e la sua verifica vengono condotte applicando la metodologia dettata dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea, come descritta nella pubblicazione dal titolo "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6 , paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", edita dall'Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2002.

8. Le presenti norme di salvaguardia si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.p.r. 357/ 1997, alle aree della Rete Natura 2000 "IT5340001 - Litorale di Porto d'Ascoli" e "IT5340022 - Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)", totalmente comprese nel territorio della riserva.

Art. 7

(Piano e regolamento)

1. Il piano di gestione della riserva definisce e articola in dettaglio i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle diverse attività economiche e sociali nei tre ambiti di "riserva integrale", di "protezione" e di "promozione economica e sociale".

2. Il piano, attraverso l'analisi e la valutazione dello stato del territorio della riserva e di un suo significativo intorno, individua gli obiettivi ambientali, turistici, occupazionali da perseguire, avendo cura di individuare, previa acquisizione delle conoscenze ecologiche della riserva, programmi gestionali volti a realizzare prioritariamente:
a) nell'ambito di riserva integrale: il ripristino degli originari specchi d'acqua salmastra/dolce, la ricostituzione di sistemi arborei ed arbustivi (garzaie), la rimozione di rifiuti solidi abbandonati;
b) negli ambiti di protezione e di promozione economica e sociale: interventi di riqualificazione ambientale, di restauro botanico-vegetazionale (reintroduzione di siepi) e di restauro conservativo sugli edifici rurali in genere ed in particolare di quelli aventi pregio architettonico;
c) gli interventi volti al recupero degli ambienti umidi o che contemplino la reintroduzione di Saccharum ravennae, Plantago cornuti e Limonium vulgare subsp. Serotinum;
d) monitoraggio della qualità delle acque di falda in relazione al carico di inquinanti presenti nel tratto terminale del fiume Tronto;
e) controllo della qualità delle acque reflue del depuratore comunale di San Benedetto del Tronto ed abbattimento degli inquinanti attraverso l'eventuale impianto di fitodepurazione.

3. Il piano di gestione della riserva è sottoposto alla valutazione di incidenza prevista ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997; esso, ottemperando alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997, ha valore anche di piano di gestione dei siti della rete ecologica europea "Natura 2000" ricompresi all'interno della riserva: "IT5340001 - Litorale di Porto d'Ascoli" e "IT5340022 - Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina).

4. Il regolamento attuativo detta norme riguardanti le attività che producono impatto sulle valenze naturali dell'area ed in particolare:
a) norme generali per la fruizione turistica, per l'accesso controllato alle aree di elevato pregio ambientale e per le attività didattiche;
b) norme per gli interventi di tipo edilizio nel territorio della riserva cui devono attenersi il piano regolatore generale ed i piani attuativi;
c) norme per l'attuazione delle ricerche scientifiche negli ambiti di riserva integrale;
d) norme per l'attuazione delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive negli ambiti di riserva integrale;
e) norme per l'esercizio della pesca sportiva;
f) norme per l'utilizzo del marchio della riserva.

5. Il piano di gestione ed il regolamento attuativo, nonché eventuali loro varianti o modifiche vengono approvati dal soggetto gestore entro dodici mesi dal primo insediamento del comitato d'indirizzo, a conclusione di un procedimento congiunto così definito:
a) il comitato d'indirizzo, entro centottanta giorni dal primo insediamento, delibera la proposta di piano e di regolamento trasmettendola al soggetto gestore che, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, li adotta e li deposita, per quarantacinque giorni, nelle sedi del soggetto gestore, del Comune di San Benedetto del Tronto e della Provincia di Ascoli Piceno; la Giunta regionale, in caso di mancata adozione del piano e del regolamento da parte del soggetto gestore entro i termini sopracitati, nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e l'adozione di detti strumenti;
b) del deposito è data notizia su almeno un quotidiano a diffusione regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione, sull'albo pretorio della Provincia di Ascoli Piceno e su quello dei Comuni di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno;
c) l'adozione del piano e del regolamento attuativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l.r. 15/ 1994, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle loro disposizioni;
d) nei quarantacinque giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano e del regolamento adottato e presentare osservazioni scritte al comitato d'indirizzo il quale, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito, con proprio deliberato controdeduce alle osservazioni modificando, se necessario, sia il piano che il regolamento, trasmettendoli entrambi al soggetto gestore che li approva entro i trenta giorni successivi al ricevimento.

Art. 8

(Misure di incentivazione)

1. Nel territorio della riserva sono incentivati, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti:
a) la realizzazione, nei fondi agricoli, di interventi finalizzati alla creazione di corridoi ecologici con massima priorità per quelli di piantumazione, lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, tramite la messa a dimora di idonee essenze arboree e/o arbustive;
b) il ricorso a tecniche agricole a basso impatto ambientale;
c) il recupero degli habitat, il risanamento ambientale di aree degradate ed il ripristino delle condizioni naturali del fiume Tronto, mediante ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica ed attraverso la messa a dimora di essenze arboree e arbustive onde favorire l'isolamento acusticovisivo delle aree;
d) le produzioni biologiche;
e) il ripristino dei casolari rurali da adibire a centri visita, a centri studi o ad agriturismi;
f) le ricerche scientifiche tese ad ampliare le conoscenze sulle caratteristiche ecologiche della riserva;
g) l'applicazione di tecniche sperimentali di gestione ecosostenibile del territorio.

2. Tutti gli interventi che dovessero interessare fondi privati sono concordati dalla riserva previa
stipula di apposita convenzione con i singoli proprietari.

3. La riserva, per favorire il coinvolgimento dei proprietari negli interventi di miglioramento, di recupero, di ripristino e di risanamento ambientale da eseguire nei fondi agricoli, predispone e attua:
a) programmi di informazione;
b) corsi di formazione sulle tecniche di riqualificazione e di miglioramento ambientale del territorio.

4. La riserva promuove la stipula di accordi con gli enti competenti in materia, finalizzati a rendere omogenee, sull'intero tratto del fiume Tronto interessato, le disposizioni che garantiscano la tutela dell'ittiofauna, consentendo la pesca no-kill con l'obbligo di reimmettere immediatamente in libertà ogni esemplare pescato.

Art. 9

(Personale)

1. In fase di avvio la riserva potrà avvalersi di personale della pubblica amministrazione individuato attraverso gli accordi organizzativi di cui all'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale).

2. Lo statuto individua il personale di base, non superiore a tre unità, affinché sia assicurato il buon funzionamento e la sorveglianza della riserva nonché la corretta gestione del suo bilancio economico.

3. La riserva, per la gestione di servizi di educazione ambientale, può avvalersi di consulenti esterni purché di comprovata esperienza e capacità.

4. L'attività di ricerca nel territorio della riserva viene attuata sulla base di appositi programmi approvati dal soggetto gestore e conseguente stipula di convenzione con soggetti di riconosciuta esperienza e capacità.

Art. 10

(Previsioni di spesa e relativi finanziamenti)

1. Per il primo programma di investimento proposto dal soggetto gestore della riserva è autorizzata la spesa di euro 206.582,75.

2. Per le spese di funzionamento della riserva relative alla prima annualità di gestione è autorizzata la spesa di euro 206.582,54.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dei commi 1 e 2 sono iscritte:
a) nell'UPB 4.25.01 a carico del capitolo 42501801 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese e contributi per la gestione delle aree protette (articolo 1, comma 1, l.r. 44/ 1995) - CFR 20107012/E - DPCM Ambiente", euro 206.582,54;
b) nell'UPB 4.25.01 a carico del capitolo 42501103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese e contributi per la gestione delle aree protette (articolo 1, comma 1, l.r. 44/1995), euro 206.582,75.

4. Per gli anni successivi si provvede nell'ambito dei riparti per spese di funzionamento e per spese di investimento effettuati nell'ambito del programma triennale regionale per le aree naturali protette.

Art. 11

(Norme finali)

1. La forma gestionale indicata all'articolo 3 ha carattere sperimentale e sarà verificata dopo il primo triennio di applicazione, sentiti gli altri organi istituzionali coinvolti.

2. Per quanto non specificato nel presente atto si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e successive modificazioni e alla l.r. 15/1994 e successive modificazioni.

Allegato 2

Perimetro Riserva Naturale Regionale generale orientata della Sentina

Delibera regionale n.156 in formato pdf