TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Natura giuridica della Riserva)

1. La Riserva Naturale Regionale Generale Orientata della Sentina è gestita dal Comune di San Benedetto del Tronto che opera conformandosi agli atti espressi da apposito Comitato d’Indirizzo, di seguito denominato Comitato.

2. La Riserva ha sede nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno).

3. La Riserva, istituita con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 14/12/2004, è soggetta altresì alle disposizioni della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 e/o successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 2

(Competenza territoriale)

1. La Riserva esercita le proprie competenze sul territorio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:10.000 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nº 140 del 30 dicembre 2004.

2. Eventuali modificazioni apportate alla perimetrazione ai sensi della legislazione vigente comportano l'immediata modifica della competenza territoriale della Riserva.

ART. 3

(Finalità della Riserva)

1. La Riserva garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, archeologico e culturale e promuove conseguentemente lo sviluppo sostenibile.

2. In particolare la Riserva si propone di:

  • conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora, la vegetazione e la fauna dell’area della Sentina;
  • promuovere la fruizione sociale dell’area della Riserva a fini culturali, scientifici, ricreativi, turistici e didattici;
  • promuovere rapporti collaborativi a livello scientifico e culturale con altre aree protette, enti, associazioni culturali e scientifiche, pubbliche e private, che perseguono la ricerca di forme di sviluppo sostenibile.
ART. 4

(Nome e simbolo della Riserva)

1. La Riserva, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome “Riserva Naturale Sentina” e con il simbolo approvato dal Comitato d’Indirizzo in conformità a quanto disposto all'art. 2, comma 3, della L.R. 15/1994 e successive modificazioni.

2. La Riserva ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

3. L’uso del proprio nome e del proprio simbolo può essere concesso su autorizzazione dell’Ente gestore, d’intesa con il Presidente del Comitato, per scopi promozionali e per progetti di conservazione ed educazione ambientale nell’area protetta. Il regolamento della Riserva detta le norme specifiche per l’utilizzo del simbolo della Riserva.

ART. 5

(Forme di partecipazione)

1. La Riserva svolge la propria azione e articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, la Riserva promuove, attraverso il Comitato d’Indirizzo, le più ampie forme di partecipazione e consultazione dei cittadini, mediante la presenza di loro rappresentanti in seno al comitato di quartiere interessato riconosciuto dal Consiglio Comunale, delle forze sociali, organizzazioni di categoria e di volontariato, Enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del territorio dell’area protetta, anche attraverso la convocazione di apposite assemblee.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 6

(Organi della Riserva)

Sono organi della Riserva :

1. il Comitato d’Indirizzo;

2. il Presidente del Comitato d’Indirizzo;

3. la Direzione.

ART. 7

(Comitato d’Indirizzo)

1. Il Comitato è formato dal Presidente e dai componenti nominati secondo le modalità previste dall'atto istitutivo della Riserva:
a)due rappresentanti, di cui uno indicato come Presidente, nominati dal Comune di San Benedetto del Tronto;
b)l’Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
c)un rappresentante nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
d)un rappresentante nominato dal Comune di Ascoli Piceno;
e)un rappresentante di comprovata esperienza scientifico-naturalistica indicato dal Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree naturali protette.

2. I componenti del Comitato durano in carica quanto gli Organi che li hanno nominati ed esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei rispettivi successori.

3. In caso di dimissioni di un componente del Comitato, o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.

4. Le dimissioni da componente del Comitato devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le riceve. Il Presidente è tenuto a comunicarle al Comitato nella sua prima riunione e questo ne prende atto.

5. Il Comitato è legittimamente insediato quando sia stata raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 8

(Attribuzioni del Comitato d’Indirizzo)

1. Il Comitato determina l'indirizzo programmatico e gestionale della Riserva e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva del Riserva improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi della legge 7 aprile 1990, n. 241 e/o successive modificazioni e/o integrazioni, nonché delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

2. Il Comitato elabora e propone per l’approvazione all’Ente gestore lo Statuto della Riserva e le eventuali modifiche;

3. Il Comitato provvede alla nomina dei componenti la Direzione di cui all’art. 14;

4. Il Comitato delibera:
a) sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi, interventi, direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione della Riserva;
b) sui bilanci economici della Riserva che sono tenuti distinti dai bilanci del soggetto gestore a cui possono essere allegati;
c) sulla determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e di incentivi;
d) sulle nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti;
e) in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
f) sullo statuto della Riserva;
g) sul piano e sul regolamento della Riserva;
h) sugli atti di indirizzo interpretativi ed applicativi in ordine alle norme in essere nel territorio dell’area protetta;
i) sulle autorizzazioni relative a piani o a programmi o ad interventi da attuare nel territorio della Riserva;
j) sulla definizione del simbolo caratteristico della Riserva la cui grafica deve essere conforme alle indicazioni richiamate dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 15/1994 e successive modificazioni.

4. Il Comune di San Benedetto del Tronto quale soggetto gestore della Riserva è tenuto ad approvare gli atti deliberativi assunti dal Comitato.

ART. 9

(Convocazione del Comitato d’Indirizzo)

1. Il Comitato è convocato:
a) dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;
b) su richiesta di almeno due componenti del Comitato in carica con l’indicazione della materia da trattare;

2. Il Comitato si riunisce di norma, presso la sede della Riserva, almeno quattro volte all'anno.

ART. 10

(Presidente del Comitato d’Indirizzo)

1. Il Presidente del Comitato è nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell’art. 3, comma1, lett. a della deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 14.12.2004 “Istituzione della Riserva Naturale della Sentina”.

2. Il Presidente presiede il Comitato coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

3. Il Presidente impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei fondi assegnati all’Ente gestore per il funzionamento e per lo svolgimento di tutte le attività della Riserva.

4. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

5. Gli atti amministrativi relativi al funzionamento e le attività della Riserva debbono essere vistati dal Presidente.

6. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.

ART. 11

(Validità delle sedute del Comitato d’Indirizzo)

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Comitato non può deliberare su proposte non comprese nell’ordine del giorno. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega uno dei componenti del Comitato.

3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

  • i componenti tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
  • coloro che si allontano dall'aula prima della votazione;
ART. 12

(Adozione delle deliberazioni del Comitato d’Indirizzo)

1. Il Comitato delibera con votazione palese, tranne i casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui siano richieste altre maggioranze. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Componenti in carica per i seguenti provvedimenti:
a) adozione del Piano per la Riserva, del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale;
b) approvazione dei regolamenti;
a) proposta di pianta organica;
b) deleghe;
c) revisione dello Statuto;

3. I Componenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Riserva e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

ART. 13

(Verbalizzazione, controllo ed esecutività
delle deliberazioni del Comitato)

1. Il verbale sintetico della riunione del Comitato è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza da chi presiede la seduta e dall’incaricato della verbalizzazione; il verbale è approvato nella seduta successiva.

2. Ogni Componente ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione del suo voto.

ART. 14

(Direzione)

1. La Direzione della Riserva è l’organo tecnico di cui si avvale il Comitato ed è affidata ad una o più associazioni di protezione ambientale di cui almeno una riconosciuta dalla Regione, purché aventi sede nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

ART. 15

(Attribuzioni della Direzione)

1. La Direzione della Riserva esprime parere obbligatorio e non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta, che viene riportato integralmente sulle proposte deliberative che il Comitato è chiamato ad assumere, comprese quelle da lei stessa avanzate.

ART. 16

(Indennità e gettoni di presenza)

1. Al Presidente del Comitato spetta l’indennità di carica pari al 40% di quella del Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

2. Ai componenti del Comitato spetta, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la cui entità e misura è pari a quella dei consiglieri comunali dell’Ente gestore della Riserva.

3. Al Presidente del Comitato ed ai suoi componenti sono riconosciute le indennità di missione ed i rimborsi spesa previsti dalla legge per i dirigenti pubblici.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 17

(Personale)

1. Il personale di base della Riserva, non superiore a tre unità, assicura il buon funzionamento e la sorveglianza della Riserva nonché la corretta gestione del suo bilancio economico.

2. In fase di avvio la Riserva potrà avvalersi di personale della pubblica amministrazione individuato attraverso gli accordi organizzativi di cui all’art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa regionale).

3. La Riserva, per la gestione di servizi di educazione ambientale, può avvalersi di consulenti esterni purché di comprovata esperienza e capacità.

4. L’attività di ricerca nel territorio della Riserva viene attuata sulla base di appositi programmi approvati dal soggetto gestore e conseguente stipula di convenzione con soggetti di riconosciuta esperienza e capacità.

TITOLO IV

STRUMENTI DI GESTIONE E
DI ORGANIZZAZIONE

ART. 18

(Piano e Regolamento della Riserva)

1. Il piano di gestione della Riserva definisce ed articola in dettaglio i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle diverse attività economiche e sociali nei tre ambiti di "Riserva integrale", di "Protezione" e di "Promozione economica e sociale”.

2. II piano, attraverso l'analisi e la valutazione dello stato del territorio della Riserva e di un suo significativo intorno, individua gli obiettivi ambientali, turistici, occupazionali da perseguire, avendo cura di definire, previa acquisizione delle conoscenze ecologiche della Riserva, programmi gestionali volti a recuperare le caratteristiche ambientali degli ecosistemi ivi presenti, mediante approfondite analisi e specifici progetti di monitoraggio e reintroduzione delle specie estinte. Tali atti verranno specificamente descritti nel Regolamento della Riserva Naturale Sentina, come previsto nell’art. 7 della Delibera di Consiglio regionale istitutiva della Riserva n. 156/2004.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA’

ART. 19

(Misure d’incentivazione)

1. Nel territorio della Riserva sono incentivati, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti:
a) la realizzazione, nei fondi agricoli, di interventi finalizzati alla creazione di corridoi ecologici con massima priorità per quelli di piantumazione, lungo le strade, le scarpate ed i corsi d'acqua, tramite la messa a dimora di idonee essenze arboree e/o arbustive;
b) il ricorso a tecniche agricole a basso impatto ambientale;
c) il recupero degli habitat, il risanamento ambientale di aree degradate ed il ripristino delle condizioni naturali del fiume Tronto, mediante ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica ed attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive onde favorire l'isolamento acustico - visivo delle aree;
d) le produzioni biologiche;
e) il ripristino dei casolari rurali da adibire a centri visita, a centri studi o ad agriturismi;
f) le ricerche scientifiche tese ad ampliare le conoscenze sulle caratteristiche ecologiche della Riserva;
g) l'applicazione di tecniche sperimentali di gestione eco sostenibile del territorio.

2. Tutti gli interventi che dovessero interessare fondi privati sono concordati dalla Riserva previa stipula dì apposita convenzione con i singoli proprietari.

3. La Riserva, per favorire il coinvolgimento dei proprietari e/o conduttori negli interventi di miglioramento, di recupero, di ripristino e di risanamento ambientale da eseguire nei fondi agricoli, predispone e attua:
a) programmi dì informazione;
b) corsi di formazione sulle tecniche di riqualificazione e di miglioramento ambientale del territorio.

4. La Riserva promuove la stipula di accordi con gli enti competenti in materia, finalizzati a rendere omogenee, sull'intero tratto del fiume Tronto interessato, le disposizioni che garantiscano la tutela dell'ittiofauna, consentendo la pesca no-kill con l'obbligo di reimmettere immediatamente in libertà ogni esemplare pescato.

ART. 20

(Previsioni di spesa e relativi finanziamenti)

1. Per le spese di funzionamento e di investimento si provvede:
a) nell’ambito dei riparti per spese di funzionamento e per spese di investimento effettuati nell’ambito del programma triennale regionale per le aree naturali protette;
b) contributi delle amministrazioni pubbliche locali,
c) sponsorizzazioni e donazioni.

ART. 21

(Revisione dello Statuto)

1. Le modifiche statutarie sono soggette alla stessa procedura prevista dalla legge per l'adozione.

Lo Statuto della Riserva Naturale Sentina in formato pdf.